Statuto

 Art. 1

Costituzione e sede.
Viene costituita un'Associazione Culturale denominata Interviù con sede in Napoli Piazza G. Garibaldi 136, che durerà a tempo indeterminato. Gli uffici amministrativi potranno essere spostati altrove con delibera dell'organo direttivo.

 Art. 2

Carattere dell'Associazione.
L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Gli associati sono tenuti al rispetto e all'osservanza del presente Statuto nonché delle decisioni validamente deliberate dai competenti organismi.

 Art. 3

Scopi dell'Associazione.
L'Associazione, apolitica ed apartitica, si propone di svolgere la più ampia attività di studio, di ricerca, di documentazione nel campo culturale, artistico, sociale ed economico e di divulgare tali attività a livello nazionale ed internazionale. Al centro dell'attività dell'Associazione in ambito europeo si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, l'economia ed i problemi sociali e del tempo libero. I soci potranno usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione totale. In particolare l'Associazione può: a) svolgere le attività di studio, di promozione, di ricerca sia direttamente, sia organizzando per terzi oppure favorendo riunioni, convegni, seminari; b) organizzare corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, in particolare di alfabetizzazione informatica e di approfondimento. Organo di divulgazione delle informazioni e delle attività dell'associazione sono: la rivista telematica "Interviù" e la pubblicazione di un bollettino cartaceo. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi della medesima.

 Art. 4

Requisiti dei Soci.
Possono essere soci dell'Associazione quanti ne facciano richiesta, nell'intento di contribuire al conseguimento delle sue finalità. Possono essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, ordinari ed onorari. Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Soci sostenitori: quelli che hanno contribuito finanziariamente e svolto attività a favore di essa. Soci ordinari: quelli che per la frequenza all'Associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Soci onorari: quelle eminenti personalità che si sono adoperate per l'attuazione e la diffusione delle finalità statuarie. L'iscrizione dei soci d'onore dovrà essere decisa dal direttivo, essi partecipano all'Assemblea con voto consultivo. I soci si impegnano a sostenere l'Associazione con il puntuale versamento delle quote sociali.

 Art. 5

Ammissione dei soci.
L'Ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'Accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Presidente.

 Art. 6

Doveri dei Soci.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti, al rispetto delle soluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

 Art. 7

Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno; b) per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; d) per ritardato pagamento della quota sociale.

 Art. 8

Organi dell'Associazione.
Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Presidente dell'Associazione, il Comitato di Garanzia, il Segretario Generale.

 Art. 9

Assemblea dei soci.
L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci a qualunque categoria appartengano. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richieste, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo di tutti i soci.

 Art. 10

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e del cinquanta per cento degli altri soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno il trenta per cento dei voti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci fondatori e del cinquanta per cento degli altri soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea vota per alzata di mano.

 Art. 11

Compiti dell'Assemblea.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria. a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Membri del Comitato di Garanzia; c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti; d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e dell'attività da svolgere nei vari settori di sua competenza; e) deliberare su ogni altro su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia; f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione. In sede straordinaria: g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione. Relativamente ai punti "g" ed "h" la proposta di delibera deve essere sottoposta alla approvazione dal Consiglio Esecutivo e dal Comitato di Garanzia con maggioranza dei due terzi dei soci riuniti in seduta comune.

 Art. 12

Compiti del Consiglio Direttivo.
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza; c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; d) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contro; e) verificare in caso di necessità la permanenza dei requisiti suddetti; f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 Art. 13

Composizione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo tra i cui componenti vengono scelti il Segretario ed il Tesoriere, è formato da tre a sette membri nominati dall'Assemblea Ordinaria che ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo sarà composto da soci fondatori e soci ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 Art. 14

Riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre inviati i Membri del Comitato di Garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

 Art. 15

Compiti del Presidente.
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

 Art. 16

Elezione del Presidente.
Il Presidente scelto esclusivamente fra i soci fondatori, come pure il Segretario ed il Tesoriere, sono eletti dal Consiglio Direttivo qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto e durano in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio stesso, il consiglio provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

 Art. 17

Compiti del Comitato di Garanzia.
Il Comitato di Garanzia presiede, sovraintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Il Comitato di garanzia controlla l'attività della Segreteria. Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili. Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 Art. 18

Elezione del Comitato di Garanzia.
I membri del Comitato di Garanzia in numero di quattro sono nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra i soci. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei Membri. Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

 Art. 19

Compiti del Comitato di Garanzia.
Al Comitato di Garanzia spetta, inoltre, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

 Art. 20

Segretario Generale dell'Associazione.
Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Comitato di garanzia dai quali ricevere direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia ed alle riunioni dell'Assemblea. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

 Art. 21

Uffici di Segreteria.
Gli uffici di Segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

 Art. 22

Durata del periodo di contribuzione.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

 Art. 23

Diritti dei soci al patrimonio sociale.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale che sarà registrato dal Segretario Generale in un apposito registro.

 Art. 24

Esercizi sociali.
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione, la tenuta contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato di Garanzia.

 Art. 25

Scioglimento e liquidazione.
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o, in mancanza, dall'Assemblea o dai Liquidatori e comunque solo ed esclusivamente per fini benefici.

 Art. 26

Regolamento interno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di Garanzia.

 Art. 27

Clausola Compromissoria.
Il socio rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente con l'Associazione, rimettendo l'esame e la conseguente decisione, attinente anche all'eventuale risarcimento del danno, al Comitato di Garanzia.

 Art. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.


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