Relazione di accompagnamento al
Progetto di Legge Regionale

Istituzione del Museo della Canzone Napoletana

Il Progetto di Legge presentato punta alla valorizzazione in termini culturali, turistici ed economici della canzone napoletana così come conosciuta dal 1600 in poi.
Un luogo della memoria che punta ad evidenziare uno degli aspetti più conosciuti nel mondo della nostra regione, la canzone napoletana, appunto, facendone un elemento d’attrazione per il turismo, capace nello stesso tempo di costruire un’economia diretta e d’indotto.
Per la sua realizzazione è previsto la creazione di una rete di competenze della quale devono far parte il Conservatorio di Musica di Napoli unitamente ad università, accademie ed istituzioni concertistiche italiane ed estere.
Nella proposta si prevede il ruolo trainante dell’ente regione che dovrebbe essere in grado di coinvolgere altre amministrazioni pubbliche e private interessate all’argomento.

Marcello Taglialatela
Consigliere Regionale

ISTITUZIONE DEL MUSEO DELLA CANZONE NAPOLETANA

ARTICOLO 1
Istituzione

1. E' istituito il Museo Regionale della Canzone Napoletana;
2. Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede nella città di Napoli ed è posto sotto la vigilanza della Regione Campania;
3. La Giunta Regionale provvede ad individuare, con propria delibera, gli immobili da destinare a sede del Museo.

ARTICOLO 2
Vigilanza

1. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Museo sono comunicati al Consiglio Regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, può annullarli in caso di violazione di legge, ovvero può promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata;
2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta Regionale, sentito il Consiglio Regionale, può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione con contestuale nomina di un Commissario, che provvede all'ordinaria amministrazione del Museo;
3. Il Commissariamento non può avere una durata superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per giustificati motivi.

ARTICOLO 3
Fondi per il funzionamento

1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito stanziamento annuale a carico del Bilancio Regionale nonché con contributi di enti pubblici e privati;

ARTICOLO 4
Finalità

1. Il Museo Regionale della Canzone Napoletana ha lo scopo di tutelare e valorizzare il Patrimonio storico-artistico della canzone napoletana, incentivando le attività di studio e ricerca, soprattutto mediante:
a) Convenzioni con associazioni e fondazioni particolarmente impegnate nella valorizzazione della canzone napoletana nonché con il conservatorio di Napoli;
b) Attività di raccolta e catalogazione dei materiali di qualsiasi tipo relativi alla canzone napoletana e ai suoi maggiori interpreti ed autori;
c) Allestimento di punti di ascolto anche telematici;
d) Attività di promozione delle incisioni discografiche di canzoni napoletane classiche e di diffusione delle stesse in Italia ed all'estero;
e) Ogni altra attività utile a promuovere il riconoscimento del valore storico-artistico della canzone napoletana e dei suoi maggiori interpreti ed autori;

ARTICOLO 5
Organi

1. Sono organi del Museo:
a) Il Consiglio di Amministrazione
b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
c) Il Direttore
d) I Revisori dei Conti;

ARTICOLO 6
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) Tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio Regionale, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza musicale
b) Un rappresentante del Conservatorio di Napoli
c) Un rappresentante delle Fondazioni riconosciute a livello regionale o nazionale che si occupino prevalentemente della valorizzazione della canzone napoletana
d) Un rappresentante delle associazioni musicali regionali, maggiormente rappresentative in base al numero di iscritti ed alla attività effettuata, che svolgono opera di promozione della canzone napoletana
e) Il Direttore del Museo che svolge anche le funzioni di segretario;
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente tra i rappresentanti di cui al comma 1, lettera a)
3. Il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale
4. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione complessivamente non più di due rappresentanti di enti o privati che contribuiscono con beni o somme rilevanti alla vita del Museo
5. I rappresentanti di cui al comma precedente vengono nominati e possono essere riconfermati per una sola volta. Coloro che nel corso della legislatura vengono nominati in sostituzione due altri membri restano in carica fino al termine della stessa;

ARTICOLO 7
Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:
a) Esamina ed approva il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo
b) Delibera su tutta l'attività amministrativa del Museo
c) Approva il Regolamento interno del Museo
d) Assume tute le iniziative utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4;
e) Promuove la collaborazione con istituti o organizzazioni pubbliche e private aventi finalità analoghe
f) Elabora, approva e coordina l'esecuzione dei programmi dell'attività scientifica del Museo e vigila sulla loro attuazione
g) Approva le direttive generali sulla conservazione e per l'acquisto degli oggetti di interesse del Museo;

ARTICOLO 8
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in riunione ordinaria una volta al mese, su richiesta del Presidente o di almeno due membri, può essere convocata in riunione straordinaria
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti
4. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente
5. I verbali delle sedute vengono firmati dal Presidente e dal Segretario

ARTICOLO 9
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Museo
2. Il Presidente vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dà le direttive in conformità alle norme di legge e regolamenti nonché delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente adotta i provvedimenti di urgenza sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima adunanza utile
4. Il Presidente svolge altresì ogni altra attività delegatagli dal Consiglio di Amministrazione
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione da lui delegato ovvero, in mancanza di delega, il più anziano di età

ARTICOLO 10
Il Direttore del Museo

1. Il Direttore del Museo è a capo del personale e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori
2. Il Direttore esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e da disposizione per il collocamento del materiale ed il funzionamento del Museo in genere
3. Il Direttore cura l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione ed i rapporti del Museo con istituti, enti e studiosi italiani e stranieri, in conformità alle istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente
4. Il Direttore acquista gli oggetti di interesse del Museo in base alle direttive del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della manutenzione del materiale custodito nel Museo
5. Il Direttore prepara una relazione sulle attività del Museo nonché il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

ARTICOLO 11
Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione finanziari è effettuata, anche nel corso dell'esercizio, da tre Revisori dei Conti designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale
2. Il Collegio dei Revisori deve essere composto da un ragioniere, un dottore commercialista ed un revisore, che lo presiede, iscritti ai rispettivi albi
3. Per la durata in carica dei revisori si applica l'art. 6, comma 6
4. I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio Regionale ed alla Giunta Regionale sui risultati connessi alle loro attività

ARTICOLO 12
Esercizio Finanziario

1. L'anno finanziario del Museo coincide con quello solare
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro, rispettivamente, il mese di ottobre ed il mese di aprile
3. Entrambi gli atti di cui al comma 2 vengono presentati al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2, unitamente alla relazione dei revisori dei conti
4. I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non impiegati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso rimangono a disposizione come residui e possono essere utilizzati entro i termini previsti dalle vigenti norme sulla contabilità degli enti regionali

ARTICOLO 13
Scioglimento dell'ente

1. In caso di scioglimento dell'Ente, il materiale e le collezioni esistenti passano in proprietà alla Regione Campania, che ne cura la conservazione anche mediante il conferimento in comodato ad istituzioni private
2. E' fatto salvo il diritto degli aventi causa a rientrare in possesso di collezioni e materiali ceduti al Museo in comodato;

ARTICOLO 14
Assegnazione di Personale

1. La Giunta Regionale provvede alla temporanea assegnazione del personale regionale necessario ad avviare l'attività del Museo e ne approva la definitiva pianta organica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
2. Il Direttore del Museo deve essere scelto tra i dirigenti regionali;

ARTICOLO 15
Copertura Finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio ………………… 


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